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D.M. 05/12/2005

-Considerato che la suddetta Soprintendenza, con successiva nota n. 21312 del 14 settembre 2004, ha trasmesso la proposta di vincolo in questione anche al Comune di L'Aquila, alla Regione Abruzzo, alla provincia di L'Aquila ed alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo;

- Considerato che con nota del 9 febbraio 2005, prot. n. 2381, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo ha trasmesso la comunicazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila in data 23 settembre 2004 nonchè copia degli avvisi pubblicati in data 6 novembre 2004 sul quotidiano nazionale «la Repubblica» e sui quotidiani a diffusione regionale «Il Centro» e «L'Indipendente»;

- Viste le osservazioni pervenute da parte della Regione Abruzzo, del Comune di L'Aquila, dell'Associazione Italia Nostra-Sezione di L'Aquila e della Società Basileus 1 s.r.l.;

- Viste le controdeduzioni della citata Soprintendenza alle suddette osservazioni ed, in particolare la nota n. 6649 del 18 aprile 2005, con la quale la Soprintendenza, nel controdedurre alle osservazioni della Società Basileus

1 s.r.l. ha chiarito che: (................) l'area interessata dalla proposta di vincolo ha caratteristiche ambientali omogenee comprendendo nella stessa emergenze architettoniche ed archeologiche, gli edifici «incongrui» esistenti nell'area in questione, con interventi di mitigazione ambientale quali piantumazioni appropriate, creazione di quinte arboree e con il mantenimento dei piano e dei livelli attuali mitigati con rivestimenti vegetali, possono coesistere con l'ambiente circostante con l'obbligo del mantenimento degli attualì "coni visivi" verso le emergenze limitrofe significative sotto il profilo storico-ambientale. La delimitazione dell'area da tutelare ha preso in considerazione elementi certi planinietricamente (strade, sentieri, mulattiere e corsi d'acqua individuabili sull'I.G.M). I contenuti della proposta del vincolo in questione corrispondono alle indicazioni dettate dal Comitato di settore per i beni ambientali con parere espresso nel verbale 116 e 132».

- Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici con relazione tecnica prot. n. ST/24629 del 29 luglio 2005, ha espresso il seguente parere: (..............) la zona delle «Pagliare di Sassa», meritevole del riconoscimento di notevole interesse pubblico oggetto della richiesta, fa parte di un ambito territoriale di notevole importanza paesaggistica, interessato anche da rilevanti testimonianze storiche e culturali. L'area risulta caratterizzata dal naturale e straordinario paesaggio «tipico dell'Abruzzo Aquilano», in cui è ben inserito il borgo di Pagliare di Sassa. Si tratta di un piccolo centro antico di notevole pregio sorto, intorno al XII secolo, sulle pendici di un colle esposto ad oriente, ed in posizione elevata, in un'area a nord-ovest della città di L'Aquila, lungo la confluenza del percorso di due antichi tratturi, tuttora presenti, che scendono uno da Lucoli e l'altro da Poggio S. Maria. L'articolazione del tessuto urbano, caratterizzato da una sapiente collocazione degli edifici, costituiti per lo più da palazzetti di buona qualità architettonica e costruttiva, si presenta particolarmente ricca,articolata com'è attorno ad una direttrice principale da cui si dipartono piccole viuzze che ogni tanto si allargano a formare spazi di relazione e piccole piazzette: spazi ca ratterizzati da arcate, ballatoi d'angolo e passaggi coperti che si aprono su cortiletti interni e che rappresentano gli elementi caratterizzanti del perime tro storico, rimasto sostanzialmente immutato nel tempo. L'area di «Pagliare di Sassa» costituisce altresì un interessante sito paleon tologico, all'interno del quale sono stati rinvenuti alcuni resti di mammiferi quaternari, custoditi nel locale museo di storia naturale del convento di S. Giuliano all'Aquila. Anche recentemente si sono avuti nella zona rinveni menti fossili, attualmente conservati presso la facoltà di scienze dell'Uni versità di L'Aquila, a Coppito. Le bellezze panoramiche che inglobano e circondano l'antico borgo medio evale e le emergenze culturali ed ambientali presenti costituiscono quadri naturali e coni visivi di rara bellezza, da cui è possibile godere sia del con trasto di forme e colori, fra il costruito e opacizzato dal tempo ed il verde, il rosso bruno, il grigio (a seconda della stagione) degli elementi naturali, sia dei sinuosi percorsi alberati da cui il paesaggio si apre in ampie e profonde prospettive in cui forme e colori si stemperano in lontananza, altrove, dove la collina racchiusa da bosco e prateria delimita un mondo serrato tra le to nalità dei verdi e dei bruni, le cui rilevanze paesaggistiche costituisco qua dri naturali. di non comune bellezza. Tutto ciò premesso (................) ritiene di poter condividere l'esigenza di apposizione di vincolo così come richiesto dalla suddetta Soprintendenza e deciso dal Comitato di Settore in ultimo con verbale n. 133 del 23 giugno 2004, in quanto è soprattutto attraverso tale strumento di tutela, posto a salvaguardia delle caratteristiche ambientali da esso dichiarate che è pos sibile conservare l'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», fusione tra na tura, architettura e storia, costituente un bene paesistico ambientale di ec cezionale interesse del quale ne vanno preservate e tutelate le caratteristi che, le prospettive e le vedute d'insieme, sia attraverso le opere di mnitiga zione e o di compensazione, da attuarsi per il già costruito, sia attraverso il mantenimento dei «coni visivi» ancora esistenti, verso le emergenze cultu rali e ambientali limitrofe all'area ed esistenti nell'area. A tal fine dovrà essere valutata la compatibilità, con gli obiettivi posti dal vincolo. di ogni modifica successiva allo stato dei luoghi che lo stesso vin colo intende tutelare (...........)» ;

- Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometteme irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

- Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

-Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta: La zona corrispondente all'ambito territoriale di «Pagliare di Sassa», in Comune di L'Aquila, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del Comune di L'Aquila e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 5 dicembre 2005 Il direttore generale: Cecchi

 

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